Lo statuto FSV

STATUTO DELLA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA VENETA

Art. 1
La Federazione Speleologica Veneta, in seguito denominata FSV, ha come scopi:

  • sviluppare e coordinare armonicamente la ricerca speleologica, impegnandosi per il conseguimento di tale finalità ad un'ampia collaborazione con enti, associazioni e persone specializzate, favorendo in particolar modo i contatti tra i Gruppi speleologici della Regione Veneto; 
  • la salvaguardia, la valorizzazione e la tutela del patrimonio speleologico; 
  • lo sviluppo e la gestione dei rapporti con la Regione Veneto per tutto quanto attiene all'ambito delle attività speleologiche di cui alla disciplina della Legge Regionale 8 maggio 1980 n. 54; 
  • favorire e stimolare la pubblicazione di articoli attinenti la speleologia su riviste specializzate e promuovere una produzione propria di materiale divulgativo; 
  • favorire la promozione di iniziative, anche legislative, a carattere nazionale, regionale, provinciale e comunale, collaborando strettamente con gli Enti interessati al fine di salvaguardare il patrimonio speleologico ed incentivare la crescita della speleologia veneta; 
  • contribuire e collaborare incondizionatamente con l'organizzazione nazionale e regionale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino ed in particolare con la componente specifica del VI Gruppo di Soccorso Speleologico a cui la legislazione vigente demanda le funzioni di prevenzione e soccorso in ambito speleologico; 
  • dirimere eventuali controversie insorte tra i Gruppi federati. 

Art. 2
La durata della FSV è fissata al 31 dicembre 2059 e potrà essere una o più volte prorogata. L'FSV non potrà essere incorporata da altre federazioni o gruppi speleologici. L'FSV ha sede presso la Sezione Veneta del Catasto delle Grotte d'Italia della Società Speleologica Italiana, Centro Sociale Villaggio del Sole via Colombo, 6 - 36100 Vicenza.

Art. 3
All'atto dell'entrata in vigore del presente statuto l'FSV è costituita dai seguenti Gruppi Speleologici:

  • GRUPPO SPELEOLOGICO SOLVE - CAI SEZIONE DI BELLUNO - BELLUNO 
  • UNIONE SPELEOLOGICA VERONESE - VERONA 
  • GRUPPO NATURALISTICO MONTELLIANO - NERVESA DELLA BATTAGLIA 
  • GRUPPO GROTTE FALCHI - VERONA 
  • GRUPPO SPELEOLOGICO VALDOBBIADENESE - VALDOBBIADENE 
  • GRUPPO SPELEOLOGI MALO - SEZIONE CAI MALO - MALO 
  • GRUPPO SPELEOLOGICO CAI FELTRE - FELTRE 
  • GRUPPO SPELEOLOGICO SAN MARCO - VENEZIA 
  • GRUPPO SPELEOLOGICO PADOVANO CAI - PADOVA 
  • GRUPPO SPELEOLOGICO GEO CAI BASSANO - BASSANO 
  • GRUPPO SPELEOLOGICO OPITERGINO CAI ODERZO - ODERZO 
  • GRUPPO SPELEOLOGICO CAI VITTORIO VENETO - VITTORIO VENETO 
  • GRUPPO SPELEOLOGICO CAI VERONA - VERONA 
  • GRUPPO GROTTE GIARA MODON - VALSTAGNA 
  • GRUPPO GROTTE CAI SCHIO - SCHIO 
  • GRUPPO SPELEOLOGICO MONTECCHIA - MONTECCHIA 
  • GRUPPO SPELEOLOGICO GAM GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA - VERONA 
  • GRUPPO SPELEOLOGICO SETTECOMUNI ASIAGO - ASIAGO 
  • CENTRO RICERCHE NATURALISTICHE MONTI LESSINI - VERONA 
  • GRUPPO GROTTE G. TREVISIOL CAI VICENZA - VICENZA 
  • GRUPPO GROTTE TREVISO - TREVISO 
  • EQUIPE VENEZIANA DI RICERCA - VENEZIA 
  • GRUPPO ATTIVITA' SPELEOLOGICA VERONESE - VERONA 
  • CLUB SPELEOLOGICO PROTEO VICENZA - VICENZA

Possono far parte dell'FSV esclusivamente i Gruppi Speleologici della Regione Veneto, cioè associazioni apolitiche senza fini economici o di lucro, che abbiano per scopo lo svolgimento di attività esplorativa e/o di ricerca nelle cavità ipogee, la divulgazione delle conoscenze acquisite nell' espletamento di tale attività e la protezione del patrimonio carsico.

Art. 5
I Gruppi Speleologici federati conservano la propria autonomia gestionale.

Art. 6
L'ammissione alla FSV è riservata ai Gruppi Speleologici aventi sede nel Veneto, che svolgono attività da almeno due anni e che siano iscritti all'Albo regionale dei Gruppi Speleologici del Veneto istituito con Legge regionale 8 maggio 1980, n. 54. Per essere ammesso alla FSV il Gruppo Speleologico deve presentare apposita domanda al Presidente corredata da:

  • Statuto del Gruppo Speleologico; 
  • dettagliata relazione dell'attività svolta negli ultimi due anni; 
  • indicazione di coloro che ricoprono le cariche sociali previste dallo Statuto. 
  • L'ammissione è deliberata dall'Assemblea della FSV previa verifica del possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti per l'affiliazione e l'insussistenza di elementi o situazioni di contrasto con gli scopi e le disposizioni statutarie e regolamentari della FSV. L'ammissione perde efficacia qualora il Gruppo Speleologico non venga iscritto all'Albo Regionale dei Gruppi Speleologici del Veneto, ovvero ne venga successivamente estromesso.

Art. 7
I Gruppi Speleologici federati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annua nella misura stabilita dall'assemblea della FSV.

Art. 8
I Gruppi Speleologici federati sono tenuti a far pervenire al Segretario della FSV, entro il 15 gennaio di ogni anno, la documentazione per l'iscrizione all'Albo Regionale cosi come richiesto dalla Legge Regionale vigente e relativo regolamento d' attuazione.

Art. 9
La qualità di socio della FSV si perde:

  • per estromissione dall'Albo regionale dei Gruppi Speleologici Veneti istituito con Legge Regionale 54/80. 
  • per recesso con efficacia dalla data di presa d'atto da parte dell'assemblea della FSV; 
  • per esclusione deliberata dall'Assemblea della FSV, previa contestazione degli addebiti almeno 30 giorni prima, nelle ipotesi di: 
  • inadempienza degli obblighi e/o delle obbligazioni assunte verso la FSV; 
  • incompatibilità della condotta del Gruppo federato con gli scopi e le finalità della FSV; 
  • per decadenza con efficacia dalla data di presa d'atto da parte dell'Assemblea della FSV nelle ipotesi di: 
  • inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 7 e 8 del presente Statuto; 
  • assenza del Gruppo federato a tre riunioni consecutive dell'assemblea della FSV. 

Art. 10
Il patrimonio della FSV è costituito:

  • dalle quote associative corrisposte dai Gruppi federati; 
  • da eventuali contributi conferiti da Enti o privati; 
  • da eventuali proventi di attività della FSV; 
  • da eventuali beni mobili. 

Art. 11
L'impiego del patrimonio sociale viene deliberato dall'assemblea della FSV.

Art. 12
Sono organi della FSV:

  • l'Assemblea della FSV con funzioni deliberative; 
  • il Presidente della FSV con funzioni esecutive e di rappresentanza legale; 
  • il Segretario-Cassiere della FSV con funzioni esecutive; 
  • il Collegio dei Revisori dei Conti con funzioni di controllo sulla gestione contabile della FSV. 

Art. 13
L'Assemblea della FSV è composta da un delegato di ogni Gruppo federato. Il delegato è nominato con atto scritto dal legale rappresentante del Gruppo federato rappresentato. Il delegato deve essere socio del Gruppo rappresentato. Il delegato rappresenta il Gruppo federato a tempo indeterminato e comunque fino a revoca e/o avvicendamento da effettuarsi nelle stesse forme previste per le nomina. In caso di impedimento del delegato il Legale rappresentante del Gruppo federato può nominare con atto scritto un sostituto, limitatamente all'occasione di assenza del delegato. Il sostituto del delegato deve essere socio del Gruppo rappresentato. Solo i delegati o i loro eventuali sostituti hanno diritto di intervento e di voto. Alle sedute dell'Assemblea della FSV partecipa con funzioni consultive in materia di sicurezza e prevenzione il Delegato del VI Gruppo del Soccorso Speleologico, che potrà farsi rappresentare da altro appartenente al VI Gruppo.

Art. 14
L'Assemblea della FSV si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno, preferibilmente nei mesi di febbraio e di ottobre. L'Assemblea della FSV si riunisce straordinariamente tutte le volte che lo richiedano un quarto dei delegati od il Consiglio dei revisori dei conti. Le sedute dell'Assemblea della FSV sono pubbliche.

Art. 15
Le assemblee della FSV sono valide se in prima convocazione sono presenti due terzi dei componenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione se è presente almeno la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni vengono assunte dall'assemblea a maggioranza. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Art. 16
L'Assemblea della FSV può costituire commissioni determinandone con deliberazione l'oggetto, gli scopi, i componenti ed il referente che verrà invitato a relazionare alle sedute in cui vengono trattati argomenti concernenti l'oggetto della commissione stessa. L'Assemblea della FSV può avvalersi di esperti per compiti specifici.

Art. 17
Il Presidente viene eletto tra i soci dei Gruppi Speleologici federati, resta in carica un triennio ed è rieleggibile. Il Presidente può essere destituito dall'assemblea a seguito dell'accoglimento di mozione di sfiducia proposta da almeno un terzo dei delegati comunicata ai componenti almeno trenta giorni prima della seduta. Nella stessa seduta si procede all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 18
Il Presidente:

  • è il legale rappresentante della FSV; 
  • provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; 
  • presiede le sedute dell'Assemblea; 
  • è membro di diritto della Commissione Speleologica Regionale. 

Art. 19
Il Segretario-Cassiere viene eletto tra i soci dei Gruppi Speleologici federati, resta in carica un triennio ed è rieleggibile. Può essere rimosso dall'Assemblea con le stesse modalità previste per la destituzione del Presidente.

Art. 20
II Segretario-Cassiere:

  • coadiuva il Presidente rispettandone le direttive nell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; 
  • assume le funzioni vicarie del Presidente nei casi di impedimento di quest'ultimo; 
  • verbalizza i dibattiti e le deliberazioni dell'Assemblea della FSV; 
  • è responsabile della gestione contabile della FSV, redige il bilancio consuntivo e propone lo schema di bilancio preventivo. 

Art. 21
II Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre soci dei Gruppi Speleologici federati eletti dall'assemblea della FSV. Il Collegio resta in carica tre anni. I membri non sono immediatamente rieleggibili. I membri possono essere rimossi dall'assemblea con le stesse modalità previste per la destituzione del Presidente. I componenti non possono assumere altre cariche o incarichi federali. Il Collegio può procedere in ogni momento a verifiche di cassa ed al controllo dei documenti e delle registrazioni contabili. Al termine di tali operazioni il Collegio deve redigere una dettagliata relazione scritta da presentare alla prima assemblea della FSV.

Art. 22
Le cariche di Presidente, Segretario-Cassiere e Revisore dei Conti sono incompatibili tra loro e sono incompatibili con la funzione di delegato.

Art. 23
II presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea della FSV appositamente convocata in via straordinaria previa comunicazione ai delegati delle proposte di modifica almeno sessanta giorni prima della seduta. Le proposte di modifica per essere accolte debbono raccogliere il favore di non meno dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 24
Prima della scadenza prevista dall'art. 2 l'FSV potrà essere sciolta con apposita deliberazione motivata approvata dai 4/5 dei delegati, riuniti in assemblea straordinaria convocata con preavviso di almeno sessanta giorni. La delibera di scioglimento dovrà affidare l'incarico ad uno o più Gruppi Speleologici aderenti di conservare per un periodo massimo di cinque anni il patrimonio della FSV. Qualora allo scadere del suddetto termine non venga ricostituita la FSV, il patrimonio della disciolta FSV verrà devoluto per la custodia e conservazione alla Regione Veneto.

Art. 25
Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni dello Statuto della SSI. L'appartenenza alla FSV comporta la stretta osservanza del presente Statuto nonché di tutte le norme da esso derivate.

Approvato a Treviso dall'Assemblea dei Gruppi il 6 maggio 1995

© 2004 FSV - Federazione Speleologica Veneta

I Gruppi Veneti

  • Gruppo Speleologi CAI Malo

    G.S.M. CAI

    Malo, Vicenza

  • Gruppo Amici della Montagna - Verona

    G.A.M.

    Verona

  • Arianna Speleologia Esplorativa e di Ricerca

    A.S.E.R.

    Treviso

  • Gruppo Grotte Solve CAI

    G.G.S. CAI

    Belluno

  • Gruppo Grotte G. Trevisiol CAI Vicenza

    G.G.G.T. CAI Vicenza

    Vicenza

  • Gruppo Speleologico Valdobbiadene

    G.S.V.

    San Pietro di Barbozza, Treviso

  • Club Speleologico Proteo

    C.S.P.

    Vicenza

  • Unione Speleologica Veronese

    U.S.V.

    Verona

  • Gruppo Grotte Falchi

    G.G.F.

    Verona

  • Gruppo Speleologico Montecchia

    G.S.M.

    Montecchia di Crosara, Verona

  • Gruppo Speleologico CAI Vittorio Veneto

    G.S. CAI V.V.

    Vittorio Veneto, Treviso

  • Gruppo Speleologico Reithia

    G.S.R.

    Borso del Grappa, Treviso

  • Gruppo Grotte CAI Schio

    G.G. CAI Schio

    Schio, Vicenza

  • Gruppo Speleologico "I Barbastrji" CAI Marostica

    S.B.M.

    Marostica, Vicenza

  • Gruppo Attività Speleologica Veronese

    G.A.S.V.

    Verona

  • Gruppo Speleologico CAI Feltre

    G.S. CAI Feltre

    Feltre, Belluno

  • Gruppo Speleologico Settecomuni

    G.S.7C.

    Asiago, Vicenza

  • Gruppo Speleologico CAI Verona

    G.S. CAI Verona

    Verona

  • Gruppo Speleologico San Marco

    G.S.S.M.

    Trivignano, Venezia

  • Centro Ricerche Naturalistiche Monti Lessini

    C.R.N.M.L.

    Verona

  • Gruppo Grotte CAI Valdagno

    G.G.V. CAI

    Valdagno, Vicenza

  • Gruppo Grotte Treviso

    G.G.T.

    Treviso

  • Gruppo Speleologico Geo CAI Bassano

    G.S. Geo CAI Bassano

    Bassano del Grappa, Vicenza

  • Gruppo Speleologico Padovano CAI

    G.S.P. CAI

    Padova

  • Gruppo Speleologico Seren del Grappa

    G.S.S.G.

    Seren del Grappa, Belluno

  • Gruppo Grotte Giara Modon

    G.G.G.

    Valstagna, Vicenza

  • Gruppo Naturalistico Montelliano Nervesa

    C.N.M. Nervesa

    Nervesa della Battaglia, Treviso

  • Equipe Veneziana di Ricerca

    E.V.R.

    Venezia, Venezia

  • Gruppo Speleologico Opitergino CAI Oderzo

    G.S.O. CAI Oderzo

    Oderzo, Treviso

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